ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Cambi – D. Serrani”
60015 Falconara M.ma (AN)
COMUNICATO N. 152
Agli studenti
Ai genitori
Liceo Scientifico “L.Cambi”
OGGETTO: Orario personalizzato per la validità dell’anno scolastico
Si ricorda che, secondo il DPR 122/2009 (artt. 2 e 14) e la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, è previsto che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Per informare le famiglie sul numero massimo di ore di assenza consentito nelle singole classi si riporta la seguente tabella:
Classi |
Ore settimanali |
Monte ore annuale |
Monte ore minimo |
Numero massimo ore di assenza |
Liceo Scient. Nuovo Ordinamento classi PRIME E SECONDE |
27 |
891 |
669 |
222 |
Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento classi TERZE, QUARTE E QUINTE |
30 |
990 |
743 |
247 |
Si aggiunge che il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti casi eccezionali, certi e documentati, che legittimano la deroga al limite massimo del numero di ore di assenza:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze continuative superiori a 5 giorni documentate con certificato medico);
- terapie c/o cure programmate (documentate con certificato medico);
- donazioni di sangue (documentate con certificato medico);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (documentate con certificato rilasciato dalla società sportiva);
- partecipazione ad attività di apprendimento musicale e artistico presso Accademie e Conservatori.
Per completezza di informazione si avverte che la circolare prevede che “è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota (circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011), se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.
Falconara, 07/11/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Signorini
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Cambi – D. Serrani”
60015 Falconara M.ma (AN)
COMUNICATO N. 152
Agli studenti
Ai genitori
Liceo Scientifico “L.Cambi”
OGGETTO: Orario personalizzato per la validità dell’anno scolastico
Si ricorda che, secondo il DPR 122/2009 (artt. 2 e 14) e la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, è previsto che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Per informare le famiglie sul numero massimo di ore di assenza consentito nelle singole classi si riporta la seguente tabella:
Classi |
Ore settimanali |
Monte ore annuale |
Monte ore minimo |
Numero massimo ore di assenza |
Liceo Scient. Nuovo Ordinamento classi PRIME E SECONDE |
27 |
891 |
669 |
222 |
Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento classi TERZE, QUARTE E QUINTE |
30 |
990 |
743 |
247 |
Si aggiunge che il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti casi eccezionali, certi e documentati, che legittimano la deroga al limite massimo del numero di ore di assenza:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze continuative superiori a 5 giorni documentate con certificato medico);
- terapie c/o cure programmate (documentate con certificato medico);
- donazioni di sangue (documentate con certificato medico);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (documentate con certificato rilasciato dalla società sportiva);
- partecipazione ad attività di apprendimento musicale e artistico presso Accademie e Conservatori.
Per completezza di informazione si avverte che la circolare prevede che “è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota (circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011), se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.
Falconara, 07/11/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Signorini